IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1163/96 proposto dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, in persona del suo presidente, dott. Enrico Bergonzini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Pennasilico e Sergio Smedile ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Angelico n. 39; contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; l'ENPAM - Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Prosperetti ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19; per l'annullamento in parte qua del decreto 1 dicembre 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici nel testo annesso al decreto, nonche' dello statuto stesso e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresa la delibera di approvazione adottata dal Consiglio nazionale dell'ENPAM nella seduta del 28 ottobre 1995; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'aniministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 dicembre 1996 il consigliere Caro Lucrezio Monticelli, e uditi l'avv. Pennasilico e l'avv. Prosperetti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 24 novembre 1995, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 30 giugno 1994, n. 509 e' stato approvato lo statuto dell'ENPAM nel testo annesso al decreto e approvato dal Consiglio nazionale del 28 ottobre 1995. Avverso tale decreto e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con specifico riferimento allo statuto e alla delibera del Consiglio nazionale ENPAM, l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano (che gia' aveva espresso voto contrario all'approvazione dello Statuto) ha proposto ricorso in questa sede, deducendo il seguente motivo: illegittimita' per diretto contrasto con il quarto comma dell'art. 1 del d.-l. 30 giugno 1994, n. 509 del decreto ministeriale che ha approvato lo statuto, con particolare riferimento all'art. 10, lettere a) e b), per avere creato un organo collegiale nuovo, siccome inesistente nell'attuale ordinamento statuario - il consiglio nazionale dei presidenti degli Ordini - e per avere stravolto i criteri di composizione del Consiglio generale, prima Consiglio nazionale, immaginandolo composto non piu' dai presidenti degli ordini provinciali, ma da membri in parte nominati e in parte eletti. Si e' costituito in giudizio per resistere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si e' altresi costituito in giudizio l'ENPAM, il quale ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza. D i r i t t o Oggetto dell'impugnativa e' il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 novembre 1995, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'ENPAM nel testo annesso al decreto e approvato dal Consiglio nazionale dell'ENPAM il 28 ottobre 1995. In particolare il ricorrente Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano lamenta che lo statuto dell'ENPAM abbia previsto un nuovo organo collegiale consultivo: il Consiglio nazionale dei presidenti degli ordini ed abbia profondamente modificato la composizione dell'organo deliberativo: il Consiglio generale (gia' Consiglio nazionale), che, mentre nel precedente ordinamento era formato dai presidenti degli ordini provinciali, ora risulta composta da: a) ventuno consiglieri, scelti tra iscritti agli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, di cui diciannove nominati uno per ciascuna regione, con esclusione del Trentino-Alto Adige, dai presidente degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ogni regione e due per le province di Trento e Bolzano, uno per ciascuna, nominati dal presidente del rispettivo ordine; b) quattordici consiglieri eletti dal Consiglio nazionale dei presidenti degli ordini tra gli iscritti al fondo generale che contribuiscono al fondo stesso nella misura minima; c) sessantanove consiglieri eletti tra gli iscritti che contribuiscono al fondo generale in misura proporzionale al reddito eccedente il minimo e tra gli iscritti che contribuiscono a ciascuno dei tre fondi speciali per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nel numero determinato per ogni fondo ai sensi dell'art. 13 e con le modalita' di cui all'art. 14 dello statuto. Tale nuova organizzazione si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 avente ad oggetto: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione di persone giuridiche private di enti gestori le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza", nella parte in cui si dispone che gli statuti degli enti privatizzati avrebbero dovuto, tra l'altro, ispirarsi al criterio della trasparenza nei rapporti con gli iscritti e nella composizione degli organi collegiali, fermi restando comunque: "i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti". Il resistente ENPAM ha asserito che la contestata previsione dello statuto sarebbe in linea con il citato decreto legislativo, se lo stesso viene interpretato alla luce del criterio contenuto nella legge 24 dicembre 1933, n. 537, secondo cui la privatizzazione degli enti previdenziali avrebbe dovuto in ogni caso garantire agli enti stessi "autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile". L'assunto dell'ENPAM non puo' essere condiviso, giacche' l'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 509/1994 e' chiaro ed univoco nel disporre la salvezza dei criteri di composizione degli organi collegiali previsti nei precedenti ordinamenti e non puo' negarsi che ci sia un sostanziale mutamento di criterio di composizione nel possesso da un organo deliberante costituito dai presidenti degli organi provinciali ad un organo deliberante costituito in massima parte da membri eletti direttamente dagli iscritti ed in cui i presidenti degli organi provinciali non sono presenti, potendo solo designare una minoranza dei componenti. Cio' posto, diviene rilevante la questione di costituzionalita' (sollevata anche dall'ENPAM) dalla menzionata disposizione di cui all'art. 1, comma 4, decreto legislativo n. 509/1994 per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione in quanto eccedente i limiti posti dalla legge delega. Ed invero, un'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della predetta disposizione farebbe venire meno il fondamento stesso del ricorso, tutto incentrato sul contrasto tra la disposizione in questione e lo statuto dell'ENPAM. Per quel che riguarda la non manifesta infondatezza della questione e' sufficiente rilevare che la legge di delega non prevede alcuna limitazione per quanto concerne la composizione degli organi collegiali, ma al contrario garantisce espressamente l'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati. La legge delegata, nell'imporre invece il mantenimento della vecchia situazione organizzativa, si pone dunque in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione che prescrivono il rispetto dei criteri fissati dalla legge di delega. Il giudizio deve, pertanto, essere sospeso in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale.